Fabbricati Ex Rurali e Non Dichiarati

ADEMPIMENTI DI PARTE

Adempimenti di parte richiesti per i proprietari di fabbricati ex rurali
I soggetti titolari di diritti reali sugli immobili iscritti al Catasto terreni presenti nelle liste pubblicate devono provvedere a dichiararli al Catasto Edilizio Urbano entro sette mesi dalla data di pubblicazione del comunicato nella G.U..
Si precisa, infatti, che a seguito della perdita dei requisiti di ruralità i possessori dell'immobile hanno l'obbligo di presentare denuncia di nuova costruzione urbana in catasto.

Adempimenti di parte richiesti per i proprietari di fabbricati non dichiarati
I soggetti titolari di diritti reali sulle particelle iscritte al Catasto terreni presenti nelle liste pubblicate devono provvedere a dichiarare i fabbricati presenti su esse al Catasto Edilizio Urbano entro sette mesi dalla data di pubblicazione del comunicato nella G.U. riportata in corrispondenza della particella interessata.
Si precisa, infatti, che a seguito di cambiamenti nello stato di terreni, avvenuti per edificazione di una stabile costruzione da considerarsi immobile urbano i possessori dell'immobile hanno l'obbligo di presentare denuncia di edificazione di nuova costruzione urbana in catasto. La denuncia deve essere predisposta a firma di un tecnico abilitato alla redazione degli elaborati tecnici occorrenti
La denuncia deve essere predisposta a firma di un tecnico abilitato alla redazione degli elaborati tecnici occorrenti.

Il mancato adempimento

Qualora i soggetti interessati non presentino le dichiarazioni al catasto edilizio urbano entro la scadenza dei sette mesi, gli Uffici Provinciali dell'Agenzia del Territorio provvedono, in surroga del soggetto obbligato inadempiente e con oneri a carico dello stesso, all'accatastamento attraverso la predisposizione delle dichiarazioni redatte ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701 e alla notifica dei relativi esiti.
Particolari situazioni che non comportano adempimenti di parte
I soggetti titolari di diritti reali sugli immobili per i quali siano venuti meno i requisiti di ruralità, non sono tenuti ad alcun adempimento nei casi in cui:

  • l'immobile sia già censito al catasto edilizio urbano;
  • l'accatastamento dell'immobile sia avvenuto successivamente alla pubblicazione del comunicato in G.U.;
  • il fabbricato è stato demolito;
  • il fabbricato è un rudere;
  • non esista alcun fabbricato sul terreno indicato;
  • la tipologia di immobile non richieda denuncia al Catasto edilizio urbano (immobile ad uso strumentale quale stalla, magazzino agricolo, sede dell'attività agricola, agriturismo, ecc…)

    In questi casi è opportuno comunque inviare una specifica segnalazione, che può essere compilata utilizzando apposito modello all'Ufficio provinciale competente dell'Agenzia del Territorio (anche attraverso il servizio postale).

    I SERVIZI DI STUDIOGIANCANI


    Studiogiancani offre un sevizio di assistenza che prevede la verifica di inclusione degli immobili di proprietà dei richiedenti negli elenchi dell’AT (Verifica fabbricati non dichiarati, Verifica fabbricati Ex Rurali)
    Consigliamo a tutti gli utenti del sito di provvedere subito alla verifica e alla eventuale regolarizzazione dell’iscrizione in catasto dei propri fabbricati al fine di risparmiare in termini di oneri e sanzioni.

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